Art. 14.
(Divisione regionale della polizia tributaria).

      1. In ogni capoluogo di regione è istituita una divisione regionale con compiti di coordinamento e di direzione dei nuclei provinciali, dei nuclei subprovinciali e delle direzioni regionali dei servizi tecnico-logistico-amministrativi di cui agli articoli 15 e seguenti.
      2. La divisione di cui al comma 1 è retta da un dirigente con grado e qualifica non inferiori a quella di dirigente superiore, alle cui dipendenze è posto un dirigente con il grado non inferiore a quello di primo dirigente, che ha il compito di dirigere e di coordinare quanto attiene alle attività della direzione regionale dei servizi tecnico-logistico-amministrativi, di cui all'articolo 15, nell'ambito della regione.

 

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